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Il Titolare del trattamento rischia una sanzione fino a 10 milioni di euro se non conferisce un incarico formale al soggetto che avrà il compito di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 e se non mette a disposizione una informativa sul trattamento dei dati personali. È quanto discende da una interpretazione sistematica dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con gli articoli 13 e 29 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

Si tratta di adempimenti documentali da accompagnare con una illustrazione delle operazioni da effettuare. Il Titolare del trattamento dovrà poi adottare anche specifiche misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle operazioni.

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri di benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre, fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici;
  • strutture che erogano prestazioni sanitariesocio-sanitarie e socio-assistenziali,

si dovranno organizzare per attivare azioni di verifica su coloro che dovranno accedere ai servizi oggetto di Green Pass.

La verifica dovrà essere attuata con una l’Applicazione ‘VerificaC19‘ che è stata sviluppata dal Ministero della Salute. A utilizzarla saranno le forze dell’ordine e tutti coloro che saranno abilitati a effettuare i controlli, tra questi i Gestori dei servizi e i loro Delegati.

Il Green Pass, ricordiamo, è rilasciato a chi si è vaccinato e a chi può esibire un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Come avviene la verifica

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

– I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

– Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

– I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

– Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

– I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Green pass, gli addetti ai controlli devono avere un incarico formale

Tutti coloro che faranno azione di Verifica sul GREEN PASS, dovranno essere incaricati formalmente, avere istruzioni su come fare i controlli e sulla normativa vigente per la protezione dei dati personali.

Tutti, enti pubblici e imprese, devono rispettare adempimenti a tutela della Privacy DGPR e:

  • Designare gli addetti alla verifica dei green pass;
  • Dare ai soggetti designati le istruzioni sulle operazioni di verifica da eseguire,
  • Mettere a disposizione l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR,
  • effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni;
  • gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.

I  Titolari del trattamento che, dal 6 agosto 2021 organizzeranno attività al chiuso o nelle strutture sopra riportate, devono predisporre:

1) NOMINA E ISTRUZIONI  AL SOGGETTO DESIGNATO AL CONTROLLO GREEN PASS COVID-19

2) INFORMATIVA PRIVACY – Artt. 13 E 14 del GDPR 2016/679 – CONTROLLO GREEN PASS

3) SCHEDA del trattamento “Controllo Green Pass”, che costituirà parte integrante del Registro dei trattamenti obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del GDPR.

Si raccomanda di nominare soggetti formati sugli adempimenti previsti dalla normativa privacy  GDPR n. 2016/679.

Dott. Igino Addari

DPO
ACTAINFO

 

 

Source: Actanews